Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, al fine di tutelare la salute degli utenti, disciplina il «centro benessere», quale struttura nella quale si esercitano attività finalizzate al benessere psico-fisico dell'individuo, ferma restando la potestà legislativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie attinenti il settore.